Salvo diversamente stabilito qui di seguito, sono esclusi ulteriori diritti del partner nei nostri confronti. Ciò vale in particolare per diritti di risarcimento danni da ritardi, impossibilità di eseguire la prestazione, violazioni colpose di altri obblighi contrattuali, inadempienze in caso di rescissione del contratto e azioni non ammissibili. Per questo motivo decliniamo ogni responsabilità per danni non recati alla merce fornita. Soprattutto decliniamo ogni responsabilità per il mancato guadagno o per altri danni patrimoniali del partner.
Le suddette limitazioni della responsabilità non valgono nel caso in cui il danno sia stato causato per dolo o grave negligenza oppure in caso di violazione sostanziale degli obblighi contrattuali da parte nostra. Nel caso di una violazione sostanziale degli obblighi contrattuali da parte nostra, assumiamo la responsabilità solo per il danno tipico e ragionevolmente prevedibile.
La limitazione della responsabilità non vale altresì nei casi in cui secondo la Legge sulla responsabilità del prodotto si garantisce in caso di difetti della merce fornita per danni a persone o cose su oggetti usati privatamente. Inoltre non è valida in caso di violazione colposa della vita, del corpo e della salute e in caso di omissione volontaria di un difetto.
In caso di assunzione di una garanzia sulla confezionatura il diritto di risarcimento per danni non a noi imputabili sussiste solo se la garanzia è atta a evitare danni consequenziali tipici.
Eventuali diritti di regresso da parte del partner secondo §§ 478, 479 BGB nei nostri confronti sussistono solo in presenza delle premesse del § 474 BGB e solo qualora il partner non abbia preso accordi con il suo acquirente che esulino dai diritti di reclamo e regresso. Per l´entità dei diritti di regresso vale altresì il punto 25, ultima frase.
Laddove la nostra responsabilità sia esclusa o limitata, questo vale anche per la responsabilità personale dei nostri rappresentanti legali e agenti.